Decreto autovelox 2026, cosa cambia per chi guida: distanze, omologazione e i modelli salvati
Il provvedimento firmato dal MIT il 9 giugno 2026 riscrive le regole tecniche dei rilevatori di velocità: nuove distanze minime tra postazioni, soglie di errore fissate per legge, omologazione del prototipo e un Allegato B che “salva” i modelli più diffusi. La guida tecnica per automobilisti e gestori di flotte.
Dopo anni di contenziosi, la materia degli autovelox ha finalmente un quadro tecnico organico. Il decreto firmato il 9 giugno 2026 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in attuazione degli articoli 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della Strada, definisce caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi di rilevamento della velocità. Sette articoli e due allegati tecnici che cambiano il modo in cui questi strumenti vengono prodotti, installati e controllati.
Per chi macina chilometri — pendolari, professionisti, gestori di flotte — conoscere queste regole non è un esercizio teorico: incide direttamente sulla validità delle sanzioni e sulla possibilità di contestarle.
Le nuove distanze minime: il dato più concreto
È la novità che si vede sull’asfalto. Il decreto, richiamando anche il decreto interministeriale dell’11 aprile 2024 sulla collocazione delle postazioni, ridefinisce le distanze minime.
In ambito urbano, le postazioni fisse devono rispettare una distanza minima di almeno 500 metri. Per le postazioni mobili la distanza minima tra due dispositivi consecutivi è di almeno 1.000 metri sulle strade di scorrimento e 500 metri sulle strade di quartiere e sulle vie locali. Fuori città le regole si fanno più severe: sulle strade extraurbane tra il cartello che impone il limite e l’autovelox devono intercorrere almeno 1 chilometro.
C’è poi un vincolo che colpisce la prassi dei limiti “trappola”: non si potranno più piazzare autovelox dove il limite imposto è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal Codice della Strada per quel tipo di strada. Resta infine fermo il principio cardine della segnalazione preventiva: le postazioni devono essere annunciate e ben visibili tramite cartelli o dispositivi luminosi, con un preavviso chiaro e tempestivo.
Va precisato che il sistema non si applica ai controlli presidiati con contestazione immediata da parte della pattuglia: lì la disciplina è diversa.
Omologazione del prototipo: come funziona davvero
Il fulcro tecnico del decreto è l’omologazione del prototipo, da tenere distinta dalla taratura del singolo apparecchio.
Quando un’azienda — per esempio Sodi Scientifica, che produce l’Autovelox 106 — sviluppa un nuovo modello, costruisce un prototipo iniziale che viene inviato ai laboratori del Ministero o a enti accreditati. Il produttore deposita anche manuali d’uso, software di gestione e codici di calcolo della velocità. Superati i test, il MIT rilascia un decreto dirigenziale di omologazione del tipo, pubblicato sul sito istituzionale, che legittima la produzione in serie e l’uso degli esemplari conformi. L’omologazione riguarda il prototipo nella sua configurazione invariante: restano esclusi gli adattamenti necessari per l’installazione su strada.
Accanto all’omologazione iniziale c’è un sistema di controlli di conformità sulla produzione in serie, affidati a organismi accreditati e autorizzati dal MIT, e verifiche continue sui dispositivi in esercizio.
Le soglie di errore, finalmente scritte
Per chi ragiona in termini tecnici, è il passaggio più interessante. Il decreto fissa con precisione gli errori massimi ammessi.
Nella taratura iniziale l’errore massimo sulla singola misura è di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h e del 3% per velocità superiori. Nella taratura periodica le soglie si ampliano leggermente: 4 km/h fino a 100 km/h e 4% oltre. La taratura iniziale va eseguita prima della messa in servizio di ogni esemplare, presso un laboratorio accreditato; quella periodica ha cadenza almeno annuale. Se non viene effettuata entro un anno dall’ultima, il dispositivo deve essere messo fuori servizio; se si superano i tre anni dall’ultima con esito positivo, occorre ripetere la taratura iniziale.
Il decreto impone inoltre che immagini e dati siano crittografati e firmati digitalmente, per garantire autenticità, integrità e non ripudio della prova: una scelta che porta l’accertamento automatico dentro il perimetro della cybersecurity e della protezione dei dati.
I modelli “salvati” dall’Allegato B
Cosa succede ai dispositivi già in funzione? Qui entra in gioco l’Allegato B, che elenca i modelli approvati ai sensi del vecchio DM 282/2017 ritenuti conformi ai requisiti del nuovo Allegato A. Questi strumenti godono di una presunzione di conformità e si considerano omologati senza ripetere l’istruttoria.
Tra i modelli elencati figurano apparecchi molto diffusi sulle strade italiane: Autovelox 106 e 106SE Radar, T-Exspeed (base e V.2.0), Truvelo TruCam (standard e HD), Telelaser TruSpeed, Velomatic 512D, EnVES EVO MVD, Tutor 3.0, Celeritas nelle varie versioni, Velocar Red&Speed (EVO-R ed EVO M), Vergilius Plus e altri. Per questi dispositivi resta comunque l’obbligo delle verifiche periodiche e della taratura annuale, e l’aggiornamento della targhetta identificativa con gli estremi del nuovo provvedimento entro la prima taratura utile.
Per gli apparecchi con approvazioni antecedenti al 2017, invece, i titolari dovranno richiedere l’omologazione con iter differenziati in base alla documentazione tecnica pregressa.
Cosa significa per chi guida (e per chi gestisce una flotta)
Tre conseguenze pratiche. La prima: di fronte a un verbale conviene verificare che l’apparecchio sia identificato, tarato, conforme e impiegato secondo i nuovi criteri di distanza. La seconda: se l’autovelox rispetta in pieno il decreto 2026, il margine per un ricorso si restringe parecchio. La terza: il decreto non è retroattivo, quindi le multe impugnate prima dell’entrata in vigore e quelle emesse da apparecchi solo approvati restano contestabili davanti al prefetto o al giudice di pace.
Quando scattano le nuove regole
Il decreto è stato firmato il 9 giugno 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: da quella data decorrono tutti i termini del regime transitorio. [DA VERIFICARE: confermare la data esatta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di pubblicare l’articolo — alla data di redazione risultava attesa/imminente.]
Non mancano le perplessità degli esperti: alcuni periti metrologici ritengono che l’omologazione “d’ufficio” dei dispositivi post-2017 possa essere ancora contestata e che manchino passaggi tecnici a monte. Su questo, l’ultima parola spetterà alla magistratura.



