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L’ABC dell’assicurazione auto

Come tutti sanno la polizza Rc auto è obbligatoria per legge, le compagnie di assicurazione moltissime così come le polizze presenti sul mercato. Il premio da pagare,  però, non deve essere l’unico elemento in base al quale preferire una polizza  a un’altra: correttezza e trasparenza dei contratti sono altrettanto importanti, perché l’assicurazione deve coprire al momento giusto e le esclusioni possono fare la differenza tra vivere un incidente come un contrattempo oppure come un grosso guaio.

È difficile districarsi tra le polizze Rc auto, anche perché le compagnie  oltre alla responsabilità civile vendono altre  coperture, come furto e incendio  e altro ancora, che possono far  alzare il costo del premio. Per questo, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha pensato a una guida sui dettagli a cui fare attenzione prima di firmare, i passi da fare nel caso di coinvolgimento in un sinistro e come evitare le truffe.

GLOSSARIO DELLA RC AUTO

  • Massimale: indica l’importo massimo che viene coperto da parte dell’assicurazione, se i danni superano questa soglia, la spesa in più è a carico dell’assicurato.
  • Franchigia: corrisponde alla cifra che in caso di incidente l’assicurato è comunque  tenuto a pagare personalmente.
  • Scoperto: spesa che rimane a carico dell’assicurato. È costituita da una cifra  percentuale da calcolare sull’importo liquidato.
  • Minimo di scoperto: è invece una cifra fissa che va comunque corrisposta in caso di rimborso, anche se  il calcolo percentuale dello scoperto prefissato risultasse inferiore.
  • Diritto di rivalsa: è il diritto da parte della compagnia assicurativa di ottenere  dall’assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti dalle condizioni  contrattuali.
  • Indennizzo diretto: è la procedura per cui il danneggiato può richiedere l’indennizzo  direttamente alla propria compagnia assicurativa. L’incidente però deve essere  avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano tra due veicoli  immatricolati e assicurati in questi paesi e i conducenti non devono aver riportato  lesioni fisiche gravi. Se non sono presenti questi requisiti, l’indennizzo va richiesto  alla compagnia del conducente responsabile dell’incidente.

IN CASO D’INCIDENTE

  • Denuncia: dopo aver soccorso  gli eventuali feriti va denunciato il sinistro alla propria compagnia entro  3 giorni. Per farlo va compilata e inviata  la constatazione amichevole (Modulo CAI/CID, il Modulo blu). 
  • Indennizzo diretto: con questa  procedura chi è stato danneggiato e ha ragione in tutto, o in  parte, può chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria  compagnia assicurativa, che si  rifarà in un secondo momento  su quella del conducente del  veicolo che ha provocato l’incidente. Questo è possibile solo  se i veicoli coinvolti sono soltanto due e i conducenti non hanno  subito lesioni fisiche gravi.
  • Procedura ordinaria: se lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danni fisici  gravi bisogna chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. In caso coinvolga più veicoli, i  passeggeri chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura  il veicolo su cui viaggiavano.
  • Testimoni: se ci sono stati solo  danni alle cose, è necessario  indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro.  Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia deve  richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, se indicati dopo, le testimonianze possono essere  considerate inammissibili. In caso  di danni alle persone i testimoni  si possono indicare anche dopo.
  • Tempistiche: la compagnia ha 30 giorni di tempo per mandare  un’offerta di risarcimento per i  danni provocati al veicolo e agli  oggetti trasportati, a condizione  che entrambi i conducenti coinvolti abbiano firmato il Modulo  blu. Se uno dei due non ha firmato, i giorni diventano 60. In  caso di danni fisici alle persone,  il tempo per l’offerta di risarcimento sale a 90 giorni.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Sul web alle volte si può incorrere in prezzi stracciati, in questi casi c’è il rischio che si tratti di polizze  fantasma, ovvero un sofisticato meccanismo ideato per spillare soldi ad automobilisti  ignari, ingelosendo con sconti e tariffe “vantaggiose”. I rischi possono essere diversi, dallo svanimento del finto assicuratore al rilascio di un finto documento senza alcuna validità legale. Ecco i red flag per non incorrere in una truffa.

  • Il sito non contiene i dati dell’intermediario: nominativo, numero di iscrizione al Rui, la sede o altro. Oppure non corrispondono ai dati dei registri ufficiali (www.ivass.it).
  • I contatti: se sono disponibili per stipulare la polizza soltanto una email, un numero  di cellulare o un contatto WhatsApp. 
  • Il pagamento del premio: a favore di una carta di  credito ricaricabile (prassi irregolare) o di un conto bancario intestato a una  persona non iscritta nel Rui.

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Scritto da Redazione Auto361

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